Le nuove regole del controllo ufficiale, il Regolamento (Ue) n. 625/2017

Preceduto dal modesto acconto di un limitato numero di suoi articoli già oggi operativi, si avvicina il momento – 14 dicembre 2019 – della (quasi) totale applicazione per il regolamento (Ue) n. 625/2017. Tale regolamento aggiorna la disciplina dei controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, nonché sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e dei prodotti fitosanitari.

Quasi totale, dicevamo, in quanto uno sparuto, ma significativo, gruppetto di norme, vedranno la loro applicazione solo a partire dal 27 aprile 2022.

Con questo regolamento il legislatore Ue in realtà non solo ha sostituito il regolamento (Ce) n. 882/2004 che aveva come oggetto proprio la disciplina dei “controlli ufficiali”, ma è intervenuto pure su una miriade di altri regolamenti e direttive anteriori, ma anche successivi, al 2000.

L’esame dei contenuti del nuovo regolamento però, soprattutto con riferimento a quello sui controlli ufficiali del 2004, in realtà non evidenzia – a parer nostro – innovazioni sostanziali.

La nota dolente

Piuttosto, la lettura delle nuove norme evidenzia, in non pochi punti, delle formulazioni ancor più generiche ed evanescenti, se possibile, di quelle – a nostro giudizio – già insoddisfacenti del precedente regolamento (Ce) 882/2004.

Vero è che erano passati 13 anni (nel 2017) dal precedente regolamento sui “controlli ufficiali”, ma questo forse giustificava di per sé un’abrogazione quando, come nel caso di specie, si è al cospetto di una disciplina/quadro della materia.

Tanto puntualizziamo non per amore della critica a ogni costo, ma perché troviamo controproducente costringere periodicamente gli addetti ai lavori – organi del “controllo ufficiale” in primis e naturalmente gli Osa e i loro consulenti tecnici e giuridici – a dover azzerare, o quasi, la conoscenza delle precedenti regole ormai acquisita, per “aggiornarsi” su quelle nuove non sempre però più chiare e dettagliate di quelle precedenti.

È proprio su quest’ultimo aspetto anzi che riteniamo di richiamare l’attenzione di chi legge in quanto, a parer nostro, la formulazione del nuovo regolamento è, come e più del solito, poco precettiva e, ci verrebbe da dire, molto approssimativa o quantomeno eccessivamente generica.

Un testo poco precettivo

E per non essere generici a nostra volta citiamo un esempio, non casuale, traendolo dall’ articolo 9 del nuovo regolamento.

Quest’articolo infatti, nel dettare “norme generali in materia di controlli ufficiali”, stabilisce al paragrafo 5 che “i controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull’efficacia del controllo”.

Al di là della formulazione, a dir poco sciatta (si poteva sicuramente scrivere qualcosa di meglio di “limitazione delle attività operative per gli operatori”), ancor più colpisce l’assoluta genericità e discrezionalità legate a formulazioni quali “per quanto possibile” e “mantenere al minimo necessario”.

Formule queste che lasciano in pratica un’assoluta discrezionalità a chi istituzionalmente sarà chiamato in concreto a determinare il “quanto possibile” e il “minimo necessario”.

Una monografia gratuita

Tutto ciò premesso, per scoprire quali siano i punti del regolamento (Ue) n. 625/2017 più significativi per gli Osa e le disposizioni suscettibili di interpretazioni e applicazioni controverse o discutibili, vi invitiamo a leggere la monografia “Le nuove regole per il controllo ufficiale”.

Entrata in vigore e applicazione

Il termine generale di applicazione del regolamento è il 14 dicembre 2019. Tuttavia, al 28 aprile 2017 è stata anticipata l’“applicazione” dell’articolo 163 contenente “Modifiche al regolamento (Ue) n.652/2014” ovvero la disciplina per il finanziamento dei programmi di attuazione della sicurezza alimentare e in particolare per il finanziamento dei “laboratori di riferimento”. Il 28 aprile 2018, invece, sono entrate in applicazione le norme di cui agli articoli da 92 a 101 che disciplinano i “laboratori di riferimento” e i “centri di riferimento”.

Infine, è prevista per il 29 aprile 2022 l’applicazione:

dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), relativamente ai controlli per “le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante”;

dell’articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3: ovvero per la parte relativa ai metodi ufficiali di “campionamento e di analisi”;

dell’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e del paragrafo 5, norme relative all’accreditamento del “laboratorio ufficiale”.

Carlo Correra

Le nuove regole del controllo ufficiale, il Regolamento (Ue) n. 625/2017 - Ultima modifica: 2020-03-26T09:00:15+00:00 da Redazione Dairy